Responsabilità del Prodotto
La polizza di Responsabilità civile del Produttore risponde per i danni causati da prodotti difettosi che egli fabbrica e mette in commercio.
Risponde alle esigenze di tutti coloro che la direttiva europea considera “produttori” così come stabilito dal D.P.R. 24/05/1988 n° 224.
Con il D.P.R 24/5/1988 n. 224, pubblicato nel supplemento ordinario G.U n. 146 del 23/06/88, anche il nostro paese ha recepito la direttiva della comunità economica europea introducendo – nel proprio ordinamento giuridico – una nuova disciplina in materia di responsabilità civile per danni da prodotti difettosi, ponendosi come obiettivo la tutela dell’integrità fisica del consumatore.
Tale normativa stabilisce, tra l’altro, chi debba ritenersi produttore e, come tale, debba rispondere della idoneità del prodotto stesso messo in circolazione ed offrire la sicurezza che si può legittimamente attendere.
In particolare
sono considerati “produttori”:
- il fabbricante del prodotto finito, di un componente o della materia prima;
- chi appone sul prodotto il proprio nome, il marchio o un altro segno distintivo;
- chi importa prodotti da paesi esteri alla comunità europea;
- chi vende prodotti di cui non si possono identificare nè il produttore nè l’importatore.
Sono esclusi dalla normativa i soli prodotti:
- agricoli del suolo ;
- quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia che non abbiano subito alcuna trasformazione.
Con questo decreto venne inoltre introdotto il principio della “responsabilità oggettiva” per cui il produttore è ritenuto responsabile del difetto del prodotto indipendentemente da sua colpa .
Con questa direttiva il legislatore comunitario ritiene che venga assicurata una maggiore tutela dell’utente/ consumatore e ridotti - in maniera sostanziale - i costi ed i tempi delle controversie e delle procedure giudiziarie, agevolando i danneggiati ai fini del risarcimento dei danni.
L’onere della prova a carico del danneggiato riguarda:
- il danno,
- il difetto,
- il nesso di casualità tra difetto e danno.
Ad un produttore attento non può sfuggire l’importanza di tale direttiva e le aree di pericolosità che oggi può correre, visto che in altri termini
spetta al produttore dimostrare la sua innocenza piuttosto che al consumatore provarne la colpevolezza.
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